Art. 3.

      1. Le cellule staminali pluripotenti sono le cellule che danno origine a più tipi di cellule, in prevalenza ematiche, muscolari e nervose, le quali possono essere utilizzate

 

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a fini terapeutici per la sostituzione o la ricostruzione di organi umani negli interventi di trapianto.
      2. È riconosciuto il valore della ricerca, della sperimentazione e dell'uso per fini terapeutici delle cellule staminali adulte (ASC-Adult Stem Cells) o derivate dalla loro riprogrammazione, nonché delle cellule staminali pluripotenti, presenti nel midollo osseo, nel cervello, nel mesenchima di vari organi e nel sangue del cordone ombelicale, compiuti in ambiti ospedalieri pubblici e privati, in istituti di ricerca, in istituzioni e in laboratori scientifici pubblici e privati.
      3. Il riconoscimento per le strutture che esercitano le attività di cui al comma 2 è effettuato dal Ministero della salute, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Il riconoscimento di cui ai commi 2 e 3 è condizione necessaria e sufficiente al fine di usufruire delle risorse finanziarie del fondo speciale per la ricerca genetica e per i trapianti istituito a carico del bilancio del Ministero della salute.
      5. Il riconoscimento e il finanziamento pubblico di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere, altresì, estesi anche agli istituti di ricerca che compiono studi finalizzati all'enucleazione delle cellule e all'uso, per scopi terapeutici, di cellule embrionali prelevate da feti prodotti da aborti naturali, previo consenso esplicito di entrambi i genitori.